c) - assumere
l'esercizio e la manutenzione del molo attuale giusta richiesta del Genio Civile
e la intimazione dell'Avvocatura dello Stato, significherebbe definitivamente
rinunziare ai diritti derivanti dalle ragioni innanzi esposte e riconoscere che
il nostro porto sia di quarta classe della seconda categoria con le conseguenze
di legge.
Vi
è motivo invece di sostenere che la costruzione esistente non possa e non debba
assumersi il Comune perchè essa deve ritenersi sempre di proprietà demaniale
dello Stato, almeno fino a quando non sia completata l'opera progettata
rispondente alle finalità preventivate quale l'approdo confacente e sicuro delle
barche a vela e motopescherecce; totale ripristino della spiaggia; tutela delle
ferrovie dello Stato e della Sangritana. Lo Stato infatti, fin qui ha provveduto
a tali opere.
Tutte le predette ragioni hanno indotto il Ministero all'approvazione ed
esecuzione del progetto 20/5/1919 con la possibilità acchè il nostro porto,
utilizzato nella sua progettata completezza raggiungesse anche e superasse il
movimento merci di 10.000 tonnellate.
Comunque allo Stato il Comune dovrebbe contestare l'obbligo che gli si vorrebbe
imporre per un'opera non propria e di cui anche contesta la dannosità.
Premesso quanto innanzi sarebbe consigliabile prospettare la situazione alla
Prefettura e suoi Organi e richiedere anche il parere di un valente giurista
sulle questioni innanzi prospettate.
San Vito
Chietino,2 agosto 1951
(Continua)
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