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Il porto (3)
Quando col passare degli anni le condizioni
dannose si sono aggravate determinando la riduzione delle barche pescherecce a
vela e la conseguente miseria delle numerose famiglie dei pescatori (236
famiglie); la impossibilità di approdo dei motopescherecci, specie nei giorni di
mare mosso; la eliminazione totale della spiaggia ed il conseguente minore
afflusso dei bagnanti e minorato commercio locale, raccogliendo le nostre
reiterate proteste il Governo con la Legge 6/6/1940 n. 696, comprendeva il porto
di San Vito per la costruzione del Molo Sud (sopra flutto), in esecuzione
cioè del cennato originario progetto ing. Lo Gatto del Genio Civile del
20/5/1919, approvato dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici nella seduta
del 15/6/1919 considerando il porto di San Vito di terza classe della 2°
categoria ai sensi del testo unico 2 aprile 1885 n° 3095.
Ma
anche tale legge doveva essere per noi una rinnovata beffa perchè la
preventivata opera non è mai stata eseguita ed ai nostri reclami il Ministero
dei lavori pubblici ha trovato comodo giustificare la mancata esecuzione non
solo perchè il fondo stanziato era stato assorbito, ma più ancora perchè una
Commissione composta dai Sigg. Camazzi, Tuicci Dei e Viglieri (dopo oltre
trent'anni dall'approvazione del progetto) avrebbe esclusa la possibilità del
completamento del porto perchè sarebbe stato soggetto ad interramento e che le
opere stesse, semmai, dovevano far carico al Comune essendo il porto di quarta
classe.
In
correlazione a tale tardivo parere, ed a completamento delle contrarietà fin qui
manifestate al nostro parere, con nota n. 19823 del 23 ottobre 1950, l'ufficio
del Genio Civile di Chieti, d'ordine del Provveditorato alle Opere Pubbliche
notificava che la spesa per l'esercizio e manutenzione del porto doveva gravare
sul nostro Comune.
Tale comunicazione è stata reiterata con successive note dello stesso Ufficio ed
infine l'Avvocatura Distrettuale dello Stato con nota 16/6/1951 n° 2042
diffidava questo Comune a prendere in consegna il porto ed accollarsi le
relative spese di esercizio e manutenzione nel termine di giorni 15, sotto pena
di azione giudiziaria e demandava alla Prefettura di intervenire per
l'osservanza della Legge 2 aprile 95 (art. 19 e 31). (Continua)
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