HOME

Il porto (3)

   Quando col passare degli anni le condizioni dannose si sono aggravate determinando la riduzione delle barche pescherecce a vela e la conseguente miseria delle numerose famiglie dei pescatori (236 famiglie); la impossibilità di approdo dei motopescherecci, specie nei giorni di mare mosso; la eliminazione totale della spiaggia ed il conseguente minore afflusso dei bagnanti  e minorato commercio locale, raccogliendo le nostre reiterate proteste il Governo con la Legge 6/6/1940 n. 696, comprendeva il porto di San Vito per la costruzione del Molo Sud (sopra flutto), in esecuzione cioè del cennato originario progetto ing. Lo Gatto del Genio Civile del 20/5/1919, approvato dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici nella seduta del 15/6/1919 considerando il porto di San Vito di terza classe della 2° categoria ai sensi del testo unico 2 aprile 1885 n° 3095.

   Ma anche tale legge doveva essere per noi una rinnovata beffa perchè la preventivata opera non è mai stata eseguita ed ai nostri reclami il Ministero dei lavori pubblici ha trovato comodo giustificare la mancata esecuzione non solo perchè il fondo stanziato era stato assorbito, ma più ancora perchè una Commissione composta dai Sigg. Camazzi, Tuicci Dei e Viglieri (dopo oltre trent'anni dall'approvazione del progetto) avrebbe esclusa la possibilità del completamento del porto perchè sarebbe stato soggetto ad interramento e che le opere stesse, semmai, dovevano far carico al Comune essendo il porto di quarta classe.

   In correlazione a tale tardivo parere, ed a completamento delle contrarietà fin qui manifestate al nostro parere, con nota n. 19823 del 23 ottobre 1950, l'ufficio del Genio Civile di Chieti, d'ordine del Provveditorato alle Opere Pubbliche notificava che la spesa per l'esercizio e manutenzione del porto doveva gravare sul nostro Comune.

   Tale comunicazione è stata reiterata con successive note dello stesso Ufficio ed infine l'Avvocatura Distrettuale dello Stato con nota 16/6/1951 n° 2042 diffidava questo Comune a prendere in consegna il porto ed accollarsi le relative spese di esercizio e manutenzione nel termine di giorni 15, sotto pena di azione giudiziaria e demandava alla Prefettura di intervenire per l'osservanza della Legge 2 aprile 95 (art. 19 e 31). (Continua)