Sentenza
Ogni tanto, consultando i registri presenti nell'archivio
storico di San Vito Chietino, ci si imbatte in curiosi fatti allegati ai
certificati di nostri concittadini.
Vi riporto una
sentenza, favorevole ad un nostro concittadino di Sant'Apollinare, per un fatto
avvenuto in quel di Tornareccio nel 1896.
In nome di Sua Maestà
Umberto I°
Per grazia di Dio e per volontà
della Nazione
Re d'Italia
Il Tribunale Penale di
Lanciano
Sezione Seconda
composta dai Signori
1° Giordano Giuseppe Giustino - V.
Presidente
2° Ciambecchini Eugenio - Giudice
3° Martinelli Achille - Giudice
Ha reso la seguente
sentenza nella causa penale di prima istanza
a carico di
Xxxxxxx Antonio, Sebastiano,
Giuseppe di Tommaso, d'anni 30, contadino di Atessa - Contumace
Imputato di
lesioni ai sensi degli Art. 372 e
373 Cod. Pen. commesso in Tornareccio li 27 settembre 1896 sulla persona di
Monachetti Biagio.
Letti gli atti della
causa
Uditi i testimoni ed
il P.M. il quale ha chiesto condannarsi il giudicabile a mesi 6 e giorni 20 di
reclusione, detratti mesi tre per effetto della Sovrana indulgenza 24 ottobre
1896.
Poichè in fatto siasi
stabilito che nella sera del 27 settembre del decorso anno 1896 tre giovani di
Atessa dopo aver bevuto in una cantina di Tornareccio, cominciarono ad
ingiuriare alcuni, che ivi si trovavano;
Che le Guardie
municipali, avvisate del chiasso che facevano quei giovani, si recarono nella
località per farli zittire;
Che allora essi si
dettero a fuggire e le Guardie ad inseguirli insieme ad un tal Biagio
Monachetti, che era stato pregato dalle Guardie stesse per prestar loro man
forte;
Che tutto in un
momento il giudicabile Antonio Xxxxxxx, che faceva parte di quella comitiva, si
voltò indietro ed esplose quasi a bruciapelo una pistola, ferendo alla testa il
Monachetti, che riportò delle lesioni, che arrecarono malattia ed incapacità di
attendere alla ordinaria occupazione per giorni dieci.
Poichè un tal fatto,
come ben avvisava la Camera di Consiglio, costituisce il reato di lesione
commesso con arma ai sensi della prima parte dell'Art. 372 e 373 del Codice
Penale punibile con la reclusione da un mese ad un anno e con l'aumento di cui
allo stesso Art. 373;
Poichè, tenuto conto
delle modalità del fatto, stimi il Tribunale partire da mesi sei, i quali
aumentati di un terzo e diminuiti di un sesto per l'età maggiore dei 18 e minore
dei 21, si concretano in mesi sei e giorni venti;
Poichè il Xxxxxxx
debba risarcire i danni alla parte lesa e pagare tutte le spese processuali.
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