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Sentenza

   Ogni tanto, consultando i registri presenti nell'archivio storico di San Vito Chietino, ci si imbatte in curiosi fatti allegati ai certificati di nostri concittadini.

   Vi riporto una sentenza, favorevole ad un nostro concittadino di Sant'Apollinare, per un fatto avvenuto in quel di Tornareccio nel 1896.

 

In nome di Sua Maestà

Umberto I°

Per grazia di Dio e per volontà della Nazione

Re d'Italia

   Il Tribunale Penale di Lanciano

Sezione Seconda

composta dai Signori

1° Giordano Giuseppe Giustino - V. Presidente

2° Ciambecchini Eugenio - Giudice

3° Martinelli Achille - Giudice

   Ha reso la seguente sentenza nella causa penale di prima istanza

a carico di

Xxxxxxx Antonio, Sebastiano, Giuseppe di Tommaso, d'anni 30, contadino di Atessa - Contumace

Imputato di

lesioni ai sensi degli Art. 372 e 373 Cod. Pen. commesso in Tornareccio li 27 settembre 1896 sulla persona di Monachetti Biagio.

   Letti gli atti della causa

   Uditi i testimoni ed il P.M. il quale ha chiesto condannarsi il giudicabile a mesi 6 e giorni 20 di reclusione, detratti mesi tre per effetto della Sovrana indulgenza 24 ottobre 1896.

   Poichè in fatto siasi stabilito che nella sera del 27 settembre del decorso anno 1896 tre giovani di Atessa dopo aver bevuto in una cantina di Tornareccio, cominciarono ad ingiuriare alcuni, che ivi si trovavano;

   Che le Guardie municipali, avvisate del chiasso che facevano quei giovani, si recarono nella località per farli zittire;

   Che allora essi si dettero a fuggire e le Guardie ad inseguirli insieme ad un tal Biagio Monachetti, che era stato pregato dalle Guardie stesse per prestar loro man forte;

   Che tutto in un momento il giudicabile Antonio Xxxxxxx, che faceva parte di quella comitiva, si voltò indietro ed esplose quasi a bruciapelo una pistola, ferendo alla testa il Monachetti, che riportò delle lesioni, che arrecarono malattia ed incapacità di attendere alla ordinaria occupazione per giorni dieci.

   Poichè un tal fatto, come ben avvisava la Camera di Consiglio, costituisce il reato di lesione commesso con arma ai sensi della prima parte dell'Art. 372 e 373 del Codice Penale punibile con la reclusione da un mese ad un anno e con l'aumento di cui allo stesso Art. 373;

   Poichè, tenuto conto delle modalità del fatto, stimi il Tribunale partire da mesi sei, i quali aumentati di un terzo e diminuiti di un sesto per l'età maggiore dei 18 e minore dei 21, si concretano in mesi sei e giorni venti;

   Poichè il Xxxxxxx debba risarcire i danni alla parte lesa e pagare tutte le spese processuali.