I furbetti

   Non c'è giorno che sui giornali o alla TV non si parli dei cosiddetti "furbetti del cartellino", cioè di personale disonesto che fa risultare la sua presenza sul posto di lavoro mentre è in giro a fare altro.

   Nonostante i tentativi legislativi dei vari governi non si riesce a mettere un freno a questa situazione e quando qualche provvedimento viene preso nei loro confronti c'è quasi sempre un TAR che li rimette sul posto di lavoro.

   Nel lontano 1905 nel Comune di San Vito Chietino vigeva un regolamento del personale dove erano chiaramente descritti diritti e doveri del personale e cosa succedeva quando il personale non li ottemperava.

   Vi riporto l'articolo 57 di questo regolamento in merito al licenziamento di questo personale e naturalmente non si poteva ricorrere al TAR, che allora (meno male) non ancora veniva istituito.

Art. 57

   Sono puniti con la destituzione dall'impiego gli impiegati pei quali, a giudizio della Giunta, riunita in Consiglio di disciplina, siasi acclarato:

1° che siano recidivi nelle colpe contemplate dagli articoli precedenti

2° che per la loro condotta privata o per il loro contegno in pubblico, abbiano perduto la pubblica stima

3° che abbiano rifiutato obbedienza agli ordini ed alle istruzioni dei superiori

4° che abbiano comunicato ad estranei notizie o documenti, sapendo che potesse configurarsi danno morale o materiale al Comune

5° che abbiano volontariamente e nell'interesse proprio o d'altrui, cagionati ritardi, errori od omissioni con danno morale e materiale dell'amministrazione, ovvero abbiano rivelati segreti d'ufficio ed occultati o soppressi documenti in pregiudizio del Comune

6° che abbiano riportato condanna per delitto comune o pena maggiore di un anno di reclusione o a qualsiasi altra pena per reato lesivo dell'onore e della rispettabilità personale

7° che abbiano accettati doni o compensi da estranei o da subalterni in corrispettivo di prestazioni o di concessioni riferibili all'ufficio, ovvero abbiano partecipato direttamente od indirettamente a lucri di persone od enti che siano in rapporto d'affari o d'interessi col Comune o trasgredito in qualsiasi modo il rispetto dell'art. 25.

8° che abbiano commesso atti d'insubordinazione verso i loro superiori, ricorrendo ad ingiurie, minacce o vie di fatto, ovvero abbiano eccitato alla disobbedienza i compagni e i subalterni per impedire o ritardare l'esecuzione degli ordini superiori

   L'impiegato che sia sottoposto a procedimento per reato previsto dal codice penale, sarà sospeso dall'ufficio e dallo stipendio, finchè duri il procedimento stesso.

   Voi direte che erano altri tempi, ma, parafrasando un vecchio detto, era meglio quando si stava peggio.