Il porto (6)
c) - assumere l'esercizio e la manutenzione del molo attuale giusta richiesta del Genio Civile e la intimazione dell'Avvocatura dello Stato, significherebbe definitivamente rinunziare ai diritti derivanti dalle ragioni innanzi esposte e riconoscere che il nostro porto sia di quarta classe della seconda categoria con le conseguenze di legge.
Vi è motivo invece di sostenere che la costruzione esistente non possa e non debba assumersi il Comune perchè essa deve ritenersi sempre di proprietà demaniale dello Stato, almeno fino a quando non sia completata l'opera progettata rispondente alle finalità preventivate quale l'approdo confacente e sicuro delle barche a vela e motopescherecce; totale ripristino della spiaggia; tutela delle ferrovie dello Stato e della Sangritana. Lo Stato infatti, fin qui ha provveduto a tali opere.
Tutte le predette ragioni hanno indotto il Ministero all'approvazione ed esecuzione del progetto 20/5/1919 con la possibilità acchè il nostro porto, utilizzato nella sua progettata completezza raggiungesse anche e superasse il movimento merci di 10.000 tonnellate.
Comunque allo Stato il Comune dovrebbe contestare l'obbligo che gli si vorrebbe imporre per un'opera non propria e di cui anche contesta la dannosità.
Premesso quanto innanzi sarebbe consigliabile prospettare la situazione alla Prefettura e suoi Organi e richiedere anche il parere di un valente giurista sulle questioni innanzi prospettate.
San Vito Chietino,2 agosto 1951
(Continua)