Repertorio n.8 - Raccolta n. 4
Costituzione di Associazione


Repubblica Italiana
L’anno millenovecentonovanta, il giorno otto del mese di novembre in San Vito Chietino, nel mio studio alla via Tommaso Nobile n. 4. Innanzi a me dr. Felice Caputo, Notaio in San Vito Chietino, iscritto nel ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Lanciano e Vasto, senza assistenza di testimoni per espressa e concorde rinunzia delle parti, col mio consenso, sono presenti i signori: di Berardino Gaetano, Iezzi Rinaldo, (… omissis), de Nardis Walter, Altobelli Palma, (… omissis), Bianco Carlo, Verì Riccardo, (… omissis), Dragani Rosanna, (… omissis), D’Amato Antonino, Iarlori Antonio Francesco, Verì Anna Maria, (… omissis), Bianco Vitaliano e Flamminio Tito.
I comparenti, tutti cittadini italiani, della cui identità personale io Notaio sono certo, con il presente atto convengono quanto segue:
Art. 1) Fra essi comparenti viene costituita, ai sensi del Codice Civile, una associazione sotto la denominazione, "ASSOCIAZIONE CULTURALE E RICREATIVA LA GINESTRA”, con sede in San Vito Chietino alla Via Tommaso Nobile n. 4, avente per oggetto quanto specificato nell'allegato Statuto, che i comparenti mi esibiscono e che, firmato in calce dai comparenti e da me Notaio, viene allegato al presente atto sotto la lettera "A", per farne parte integrante e sostanziale».
Art. 2) L'Associazione sarà amministrata dagli organi risultanti dallo Statuto allegato.
Art. 3) In deroga agli articoli 11°) e 12°) dell'allegato statuto, a comporre il primo Consiglio Direttivo, che durerà in carica sino al 31 dicembre 1991, vengono chiamati tutti i soci fondatori che sottoscrivono il presente atto costitutivo, i quali, così come innanzi costituiti, accettano. Alla carica di Presidente viene nominato il Signor Bianco Vitaliano; a quella di Segretario viene nominato il Signor Iarlori Antonio Francesco ed a quella di Tesoriere viene nominato il Signor de Nardis Walter, i quali tutti accettano le cariche loro conferite.
Art. 4) Le spese del presente atto sono a carico dell’Associazione.
Art. 5) Le parti mi dispensano dalla lettura dell’allegato, dichiarando di averne esatta ed integrale conoscenza.
Art. 6) I costituiti delegano per le firme a margine del presente atto e dell'allegato statuto i signori Bianco Vitaliano, de Nardis Walter, Verì Anna Maria e (... omissis). E richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto del quale ho dato lettura ai comparenti che lo approvano dichiarandolo conforme alla loro volontà sottoscrivendolo con me Notaio. Consta di due fogli di carta scritto in parte a macchina da persona di mia fiducia ed in parte di mia mano su cinque facciate e sin qui della presente sesta.
STATUTO (Anno 1990)
ARTICOLO 1°) E' costituita l'Associazione culturale e ricreativa denominata "ASSOCIAZIONE CULTURALE E RICREATIVA LA GINESTRA".
ARTICOLO 2°) L'Associazione non ha scopo di lucro ed è a tempo indeterminato.
ARTICOLO 3°) La sede é in San Vito Chietino alla via Tommaso Nobile n. 4.
ARTICOLO 4°) L'ordinamento e l'organizzazione della Associazione sono regolate dal Codice Civile, dallo Statuto dell'Associazione e dai regolamenti che l'Associazione si darà.
ARTICOLO 5°) L'Associazione ha lo scopo di: promuovere tutte quelle iniziative che a livello di legìslazione, di cultura, di costume, di assistenza e di opinione pubblica siano idonee a promuovere la tutela sociale del cittadino ed a rimuovere gli ostacoli alla sua crescita; organizzare attività ricreative e sportive; promuovere l'organizzazione di convengni, seminari, lezioni o corsi di carattere informativo rivolti alla generalità dei cittadini o a settori specialistici. L'Associazione fornisce, su richiesta, documentazioni e servizi ad enti organizzazioni sociali ed istituzionali, a rappresentanti popolari nelle istituzioni democratiche, a singoli cittadini al fine di coadiuvarne l'attività politica, culturale, sociale.
ARTICOLO 6°) L'Associazione potrà aderire ad organizzazioni sia di carattere locale che nazionale od internazionale i cui fini siano coerenti con i propri. Le proposte di adesione saranno sottoposte alla approvazione dell'assemblea degli associati.
ARTICOLO 7°) Sono soci coloro che hanno firmato, l'atto costitutivo ed il presente statuto, nonché coloro che, singolarmente o come gruppo familiare, su loro domanda, verrano ammessi a far parte della Associazione dal Consiglio Direttivo. Possono aderire alla Associazione, senza pregiudiziali di carattere politico o ideologico, tecnici, studiosi, uomini di cultura, esponenti di forze politiche, sociali ed economiche, di associazioni culturali e quanti, altri intendano contribuire concretamente all'attività, dell'Associazione.
ARTICOLO 8°) Gli Associati si impegnano ad appoggiare gli scopi, i programmi e le iniziative dell'Associazione quali previsti dal presente Statuto e dalle delibere degli organi associativi. Si impegnano, inoltre, a non compiere atti che possono recare, in qualsiasi modo, nocumento agli interessi ed al prestigio della Asspciazione.
ARTICOLO 9°) La qualifica di associato si perde per i seguenti motivi: a) mancato versamento della quota associativa entrò i termini previsti dalla delibera assembleare; b) sistematica assenza, senza giustificato motivo, dalle riunioni dell'assemblea; c) per gravi e documentate violazioni dei doveri degli associati. La perdita della qualifica di associato deve sempre essere deliberata dal Consiglio Direttivo.
ARTICOLO 10°) Sono organi della Associazione: a) l'assemblea degli associati; b) il Consiglio Direttivo; c) il Presidente.
ARTICOLO 11°) L'assemblea ordinaria degli associati: a) definisce i programmi di massima dell' attività della Associazione; b) approva i bilanci preventivi e consuntivi; c) elegge il Consiglio Direttivo. L'assemblea straordinaria degli associati: a) delibera sulle modifiche dello statuto; b) delibera lo scioglimento della Associazione. L'assemblea si riunisce in seduta ordinaria almeno due volte l'anno su convocazione del Presidente. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, sarà, inoltre, convocata dal Presidente o su richiesta di almeno un decimo degli associati.L'avviso di convocazione sarà esposto all'albo dell'Associazione almeno sette giorni prima della data fissata per la convocazione, contenente il giorno e l'ora fissati per la convocazione, oltre che l'elenco degli argomenti all'ordine del giorno. L'Assemblea è valida in prima convocazione con la presenza di due terzi (2/3) degli associati. In seconda convocazione con qualunque numero di presenti. Le votazioni avvengono a scrutinio segreto e ciascun associato può rappresentare per delega solo un altro associato. Tutte le delibere in sede ordinaria saranno prese a maggioranza assoluta dei presenti. In sede straordinaria saranno prese con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci.
ARTICOLO 12°) II Consiglio Direttivo è composto di nove membri ed al suo interno saranno eletti il Presidente, il Segretario ed il Tesoriere. Il Consiglio Direttivo: a) sviluppa le indicazioni operative dei programmi stabiliti dall'Assemblea e ne cura l'attuazione; b) provvede alla attività ordinaria dell'Associazione; c) delibera sulle domande di ammissione di nuovi associati dicui all'articolo 7°); d) delibera l'ammontare delle quote associative; e) delibera sulla perdita della qualità di associato di cui all'articolo 9°). Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta ogni tre mesi, con convocazioni fissate di volta in volta dal Consiglio stesso; potrà, inoltre, essere convocato ogni volta che il Presidente ne ravvisi l'opportunità, o che ne venga fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi componenti. Convocazione e ordine del giorno saranno comunicati ai membri almeno cinque giorni prima della data fissata della riunione, salvo i casi di urgenza e necessità, per i quali sarà possibile anche la convocazione a mezzo telegramma con preavviso di 48 ore. Il Consiglio direttivo delibera con il voto favorevole della maggioranza dei componenti. I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili. In caso di dimissioni o di impedimento del Presidente le sue funzioni sono esercitate da un componente del Consiglio Direttivo, su designazione degli altri componenti, fino alla elezione del nuovo Presidente. Il Consiglio svolge, inoltre, le funzioni amministrative dell'Associazione, predispone il bilancio preventivo e quello consuntivo e le relazioni annuali che saranno presentate all'assemblea per la approvazione.
ARTICOLO 13°) II Presidente: a) rappresenta legalmente l'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio; b) convoca e presiede le riunioni della assemblea; c) convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo; d) cura l'attuazione dei programmi della Associazione; e) ha piena facoltà di incassare somme per qualsiasi importo e rilasciare quietanze liberatorie; aprire conti correnti, bancari e postali, e operare su di essi. Egli può delegare il potere di firma ad altro membro del Consiglio Direttivo, per singoli atti o per categorie di atti; f) nei casi di urgenza può agire con i poteri del Consiglio Direttivo, rendendone conto al Consiglio stesso nella prima riunione successiva.
ARTICOLO 14°) II patrimonio sociale é formato dalle quote associative il cui valore sarà determinato dal Consiglio Direttivo. Concorrono alla sua formazione eventuali contributi e donazioni provenienti sia da enti pubblici che da privati, disposizioni e lasciti testamentari senza distinzioni di nazionalità o cittadinanza.
ARTICOLO 15°) L'eventuale accettazione di disposizioni o lasciti testamentari che dovessero prevedere oneri per l'Associazione dovrà essere subordinata ad una delibera di accettazione da parte dell'assemblea.
ARTICOLO 16°) In caso di scioglimento della Associazione l'eventuale patrimonio residuo, su indicazione dell'assemblea degli associati, verrà devoluto ad enti od associazioni aventi finalità o scopi affini a quelli previsti dal presente Statuto.
ARTICOLO 17°) L'esercizio finanziario si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Entro il termine massimo del 30 giugno dell'anno successivo saranno presentati alla approvazione dell'assemblea: a) il bilancio consuntivo dell'anno precedente; b) il bilancio preventivo dell'anno in corso; c) la relazione del Consiglio Direttivo sull'andamento dell'Associazione, con particolare riferimento agli obiettivi raggiunti, allo stato attuale della Associazione ed ai programmi futuri. L'Assemblea che approva i bilanci dovrà essere presieduta da un associato eletto al di fuori dei componenti il Consiglio Direttivo.
ARTICOLO 18°) Tutte le eventuali controversie sociali tra associati e tra questi e l'Associazione o i suoi organi saranno sottoposte, in tutti i casi non vietati dalla legge e con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza di un collegio di tre Probiviri da nominarsi dall'assemblea; essi giudicheranno senza formalità di procedura, secondo equità. Il loro lodo sarà inappellabile.
ARTICOLO 19°) Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto, oltre a richiamarsi le norme vigenti In materia, il Consiglio Direttivo potrà deliberare specifiche disposizioni con appositi regolamenti.
Seguono le firme dei soci fondatori.
N.B. - Gli omissis riguardano soci fondatori che non sono stati inseriti per motivi di rispetto della loro privacy. L'Associazione è disposta ad inserirli nell'elenco se ne dovessero fare richiesta.